Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale

Data di pubblicazione:
19 Novembre 2018

ACCESSO CIVICO SEMPLICE, GENERALIZZATO E DOCUMENTALE
 
Cos’è l’accesso civico
L’accesso civico è un diritto del cittadino introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e successivamente modificato dal D.Lgs. 97/2016 e si distingue in:

  • Accesso civico semplice: va sotto questo nome il diritto che ha ogni cittadino di visionare documenti, informazioni e dati detenuti dalla pubblica amministrazione. Questo diritto ha per oggetto i documenti e le informazioni rispetto ai quali la legge prevede un di obbligo di pubblicazione secondo la vigente normativa.

Questi documenti e informazioni sono situati in un’apposita sezione di questo Sito Istituzionale, denominata “Amministrazione trasparente”.

  • Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione: il cittadino, per salvaguardare il proprio diritto,  procede mediante istanza rivolta al Responsabile della prevenzione e della corruzione il quale provvede, entro 30 giorni, ad emettere un provvedimento espresso e motivato nel quale dispone che il Responsabile dell’Area Organizzativa competente o altro dipendente comunale provveda alla pubblicazione dell’atto o del dato mancante nella Sezione “Amministrazione Trasparente” indicando il relativo collegamento ipertestuale.
  • Accesso civico generalizzato: consente a chiunque, senza obbligo di motivazione, il diritto di accedere alla visione e consultazione di documenti, informazioni e dati detenuti alla pubblica amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

Accesso documentale:
L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n. 241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Costi:
La visione di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, mentre la riproduzione degli stessi prevede il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione come da tabella allegata.