Reg. disciplina dell'Imposta Unica Municipale (I.U.C.) valido fino al 31/12/2019

Data di pubblicazione:
21 Settembre 2020

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) ed è integrata dai Regolamenti per l’applicazione della TASI e della TASI, che saranno approvati entro il termine di approvazione del Bilancio 2014. 
Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, all’art. 2, comma 2, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 e al Regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 6/6/2012 e successive modificazioni.
I Regolamenti, le Tariffe ed Aliquote delle componenti della IUC, approvati con deliberazioni consiliari nn. 28 29 30 e 31  i data 21 maggio 2014 sono pubblicati su questo sito nell’area tematica TRIBUTI

Per maggiori informazioni e calcoli della I.U.C.
 


 


IMU
QUALI SOGGETTI INTERESSA. Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenza della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7),
AGEVOLAZIONI ESENZIONI. Sono previste dall’art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23. 
Dal 1° gennaio 2014 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire del beneficio è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
Altre agevolazioni sono previste dal regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria.
ABITAZIONE PRINCIPALE. Ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è soggetta ad IMU ma alla TASI. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, ai soli fini IMU, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze l’assegnatario può applicare l’aliquota ridotta e la detrazione previste per l’abitazione principale.
E’ equiparata, inoltre, all’abitazione principale:
-   l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario;
-   l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
-    i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008
Per beneficiare di tali equiparazioni all’abitazione principale, è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze 
Per l’abitazione principale e per quelle ad essa assimilate ed equiparate, l’imposta è dovuta (con aliquota ridotta e applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenente ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO
BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
  65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
  55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione. 
Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1/1/2014.
ALIQUOTE. Le aliquote d’imposta sono state stabilite dall’Ente con deliberazione consiliare n. 29 del 21/05/2014.
DETRAZIONE. Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
QUANDO E COME SI VERSA. In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre oppure in rata unica entro il 16 giugno  tenendo presente che, per l’anno 2014, resta riservato allo Sato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento. 
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

fabbricati
3918 -
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 3912 -
fabbricati rurali abitativi diversi da abitazione principale 3918 -
aree fabbricabili 3916 -
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 3925 (quota stato)
QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con Decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 30/10/2012 è approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione IMU da utilizzare nei casi espressamente indicati nelle stesse istruzioni..
TASI QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in va esclusiva. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. Con regolamento da approvare entro il termine di approvazione del Bilancio 2014 il Comune disciplina le riduzioni. Entro lo stesso termine l’Ente determina le aliquote dell’imposta e la percentuale dell’ammontare complessivo della TASI dovuta dall’occupante.
QUANDO SI VERSA. Il versamento della TASI è dovuto in autoliquidazione in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 
QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta u modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU. 
TARI QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in va esclusiva.
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. Con regolamento il Comune ha stabilito i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività e la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle riduzioni ed esenzioni. Con deliberazione consiliare Entro o stesso termine approva le tariffe garantendo la copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti. Parametro per la determinazione del tributo è la superficie calpestabile.   
QUANDO SI VERSA.  L’ente provvederà ad inviare avviso di pagamento con allegati modelli di pagamento F24  scadenti il 20 giugno il 20 settembre il 20 dicembre. E’ possibile il pagamento in rata unica entro il 20 settembre   
ALTRE DISPOSIZIONI. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’ambiente di cui all’art. 19 del dllgs. n. 504/92. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a imposizione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo della TARI. 
QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta u modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate a fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU – TIA - TARES).