Titolare del potere sostitutivo

Data di pubblicazione:
05 Febbraio 2018
Titolare del potere sostitutivo

CHE COS’E’
In caso di inerzia del responsabile del procedimento, il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali,  può richiedere, prima del ricorso all'azione giudiziale e a garanzia della corretta azione amministrativa, l'attivazione del potere sostitutivo, cioè può richiedere l'intervento del soggetto cui è stato attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del suo procedimento, come individuato da deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 27/11/2017 .

COME
La richiesta di intervento sostitutivo, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile:
- a mezzo lettera raccomandata
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC):  comune.olgiate-comasco@legalmail.it
- al protocollo comunale in Piazza A. Volta, 1 - 22077 Olgiate Comasco (CO)

QUANDO
La richiesta può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali; il Responsabile del potere sostitutivo, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti.

COSTI:
Non sono previsti costi.

TUTELA DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di intervento sostitutivo il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

NORME
- ART. 1 D.L. N. 5/2012
ART. 2  LEGGE 241/1990