Il D.M. 18 maggio 2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante definisce:
Attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.). Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, nonché i parchi permanenti di divertimento;
Parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
L'elenco completo delle attrazioni è contenuto nel decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni, che le classifica in 6 sezioni:
- Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni; (include anche giochi gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico)
- Sezione II - Balli a palchetto o balere;
- Sezione III - Teatri viaggianti (include anche i teatrini di burattini o marionette)
- Sezione IV - Circhi equestri;
- Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;
- Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal DM 28/2/05)
Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del D.M. 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel decreto interministeriale 23 aprile 1969 ; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell’articolo 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc.
Tutte le strutture ed attrezzature che compongono le attrazioni devono essere correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità degli operatori, ma anche del pubblico che ne fa uso.
Le persone che desiderano comunicare spettacoli viaggianti devono presentare il modulo di richiesta:
Come:
Consegna modulo compilato e relativa documentazione
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Quando:
Negli orari di apertura dell'Ufficio Corpo di Polizia Locale e dell'Ufficio Protocollo/URP
Riferimenti normativi:
Ufficio di riferimento: Corpo di Polizia Locale