COMUNICATO DEL SINDACO NOVITÀ IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2020

Data di pubblicazione:
01 Giugno 2020
COMUNICATO DEL SINDACO NOVITÀ IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2020
COMUNICATO DEL SINDACO NOVITÀ IN VIGORE DAL 1°GIUGNO 2020

In data 29 maggio 2020, il Presidente della Regione Lombardia ha emanato un nuovo provvedimento che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’Ordinanza n. 555/2020 introduce alcune modificazioni alle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, con particolare riferimento ai protocolli ed alle linee guida in esso contenuti, mantenendo salvi gli effetti prodotti dalle precedenti ordinanze del Presidente della Regione, qualora non in contrasto con quanto stabilito dal nuovo documento.
 
Tutte le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 555/2020 producono i loro effetti dal 1° giugno 2020 al 14 giugno 2020, allineandosi temporalmente al DPCM, ad eccezione:
  • dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, consentiti dal 15 giugno 2020;
  • delle attività di spettacolo, consentite dal 15 giugno 2020 (fatta salva la possibilità di svolgere le prove e le produzioni in assenza di pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute all’interno della specifica scheda tecnica).
 
Le schede tecniche allegate all’Ordinanza n. 555/2020 forniscono indirizzi relativamente a parecchie attività economiche commerciali, artigianali e di servizi. Alcune di queste attività non hanno valenza sul nostro territorio e pertanto, per una completa informazione, si invitano i cittadini a dare lettura di quanto contenuto nel documento. Nel seguito del presente comunicato, invece, si riportano tutte le indicazioni riguardanti le principali attività presenti ad Olgiate Comasco, e precisamente:
  • ristorazione (ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, mense, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie…);
  • servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura);
  • commercio al dettaglio in sede fissa (compresi, agenzie di viaggi, servizi di prenotazione e biglietteria);
  • commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere ed itineranti, con esclusione delle sagre);
  • uffici aperti al pubblico (compresi gli studi professionali, dei servizi amministrativi e delle agenzie);
  • piscine (pubbliche, finalizzate a gioco acquatico, inserite in strutture adibite ad altre attività e condominiali);
  • palestre (anche all’interno di altre attività/esercizi, comprese le attività fisiche con modalità a corsi);
  • musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura (gestiti da enti locali o da soggetti pubblici o privati);
  • attività fisica all’aperto (impianti sportivi dove si pratica attività all’aperto che hanno strutture al chiuso);
  • aree giochi per bambini (zone attrezzate con giochi per bambini all’interno di aree pubbliche o private);
  • circoli culturali e ricreativi (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club…);
  • spettacoli (sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti).
 
Chiaramente, sia nella normale attività quotidiana che nell’esercizio delle attività economiche previste dall’Ordinanza n. 555/2020 e dalle schede tecniche allegate, devono essere rispettate le solite misure precauzionali, che sono note a tutti e che comunque si riportano nel seguito del comunicato. Prima di fornire tutte le indicazioni di cui sopra, occorre ricordare che:
  • è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale – toelettatura – ritiro animale";
  • è consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano restrizioni all’esercizio della attività;
  • è consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli (oltre ad altre specie animali) in zone ed aree specificamente attrezzate, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • è consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture;
  • è confermato l’obbligo per i concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
 
Si rammenta, infine, che il mancato rispetto delle misure previste è sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 
Dalla Residenza Municipale, 31 maggio 2020

Il Sindaco
Dott. Simone Moretti
 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 11 Luglio 2024