PROROGA SCADENZE - DL 17/03/2020 N. 18

Data di pubblicazione:
19 Marzo 2020
PROROGA SCADENZE - DL 17/03/2020 N. 18

Con il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 sono prorogate alcune scadenze fiscali ed amministrative. riepiloghiamo le principali di diretto interesse dei cittadini:

SONO PROROGATE LE SCADENZE DI CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA ED ELETTRONICA, PATENTE E PASSAPORTO AL 31/08/2020
 
Art. 104
(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Sono sottoposti a questo articolo i documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
“c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;”
 



REVISIONE AUTO: PROROGA DELLA POSSIBILITA' DI CIRCOLARE FINO AL 31/10/2020 PER LE AUTO CHE DEVONO ESSERE REVISIONATE ENTRO IL 31/07/2020

Art. 92
(Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)


4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
 



LE ASSICURAZIONI RC AUTO (E MOTO) CHE SCADONO FINO AL 31/07/2020 RESTANO VALIDE UN MESE DOPO LA SCADENZA, ANZICHÉ SOLO 15 GIORNI

Art. 125
(Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni )


2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il
contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
 


 
UTENTI DELLE PALESTRE COMUNALI: PROROGA DI TUTTI I VERSAMENTI ANCORA SOSPESI AL 30 GIUGNO 2020 O POSSIBILITA’ DI RATEAZIONE
 
Art. 95
(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
 


  
TERMINI ORDINATORI E PERENTORI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (AD EX. PRATICHE EDILIZIE, DI SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE) SOSPESI PER IL PERIODO DAL 23 FEBBRAIO AL 15 APRILE 2020
 
Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
 
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.


Notizia aggiornata alle ore 16.00 del 19/03/2020

Ultimo aggiornamento

Martedi 10 Gennaio 2023