Si ricorda ai contribuenti che il prossimo 16 dicembre è fissato il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo IMU 2020.
A questo proposito si rendono note le novità introdotte dall'art. 9, comma 1 del D.L. 137/2020 relativamente ai soggetti esonerati dal versamento del saldo IMU 2020:
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".
e dall'art. 5, comma 1 del D.L. 149/2020 che estende la platea di contribuenti esonerati dal versamento del saldo IMU 2020:
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.
Gli uffici comunali mettono a disposizione i seguenti strumenti per il calcolo dell'imposta:
- Assistenza presso l'Ufficio Tributi, previo appuntamento tramite il sistema Agenda Smart (in caso di restrizioni sanitarie verrà garantito il calcolo dell'IMU mediante richiesta via email all'indirizzo tributi@comune.olgiate-comasco.co.it);
- Calcolatore on line raggiungibile al seguente link, dove inserendo rendita catastale e periodo di possesso verranno generati i versamenti.
Un ulteriore novità deriva dalla sentenza n. 20130 del 24 settembre 2020 della Corte di Cassazione.
È noto che molti nuclei familiari siano caratterizzati dal fatto che i coniugi abbiano scelto di stabilire la residenza anagrafica e la dimora abituale in due Comuni differenti. La normativa statale di riferimento, confermata dalla legge 160/2019, e i regolamenti comunali in materia di IMU, hanno da sempre stabilito che per abitazione principale (che dunque non è assoggettata ad IMU) si intende l’immobile nel quale "il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Nel privilegiare una azione tesa a dare corrette informazioni e concreto ausilio ai contribuenti, si comunica che, nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento tributario, con riferimento alle descritte situazioni, verranno emessi provvedimenti di recupero dell’imposta evasa. La Corte si è pronunciata affermando che nel caso di coniugi che hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due Comuni differenti, nessuna delle due unità immobiliari può essere considerata abitazione principale. Da ciò ne discende che l’esenzione IMU non può essere applicata su nessuna delle due abitazioni.
Gli uffici comunali sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.