Premesso che:
- l’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che la banca dati catastale viene aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni sull’uso del suolo delle particelle, rese agli organismi pagatori dai soggetti interessati nel corso dell’anno e messe a disposizione dall’Agea;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, prevede che “In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 l’Agenzia del territorio (ora Agenzia delle Entrate) con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento”;
- la pubblicazione dei risultati delle operazioni catastali aggiornate con i nuovi redditi è eseguita all’albo on line dei Comuni, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
In allegato è consultabile: un manifesto, un modello di segnalazione incongruenze e da un elenco delle particelle aggiornate di n. 10 pagine.
Nell’elenco sono riportati - in ordine crescente di foglio - per ogni particella variata, per intero o per una sua porzione, oltre agli identificativi catastali (Provincia, Comune, sezione, foglio e particella) la qualità colturale catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.
La pubblicazione del comunicato è prevista in data 31/12/2024, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli elenchi delle particelle aggiornate possono essere consultati presso l’albo on line del Comune di Olgiate Comasco di seguito come allegati alla presente pagina, nonché presso la sede della Direzione Provinciale di Como, sito in VIA ITALIA LIBERA, 4, previo appuntamento.
In caso di incoerenza - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.
I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia di cui sopra.
I riferimenti per eventuali richieste di riesame in autotutela sono i seguenti:
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di COMO - Ufficio Provinciale - Territorio
VIA ITALIA LIBERA, 4 - 22100 COMO
Tel. (0039) 03133781 - Fax (0039) 0313378465
e-mail: dp.como.uptcomo@agenziaentrate.it - pec: dp.como@pce.agenziaentrate.it