Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 26 aprile ha dato il via alla Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: a tale provvedimento si sono succedute una serie di Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia che hanno regolamentato ulteriormente specifici aspetti.
Come facile immaginare, si tratta di una materia in continuo divenire e pertanto talune regole cambiano di giorno in giorno.
Con questo comunicato
si intende fare il punto, alla data odierna (12/05/2020), sulle principali disposizioni che riguardano la nostra vita quotidiana, rimandando alla normativa nazionale e regionale la completa definizione della disciplina in atto. Nel tentativo di fare chiarezza si è deciso di procedere per singoli argomenti.
01. mascherine – In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina ovvero un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova fuori della propria abitazione, oltre alla puntuale disinfezione delle mani con soluzioni igienizzanti ed al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono esonerati dall’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti. Sono altresì esonerati coloro che svolgono attività fisica intensa, limitatamente al tempo strettamente dedicato all’attività e comunque con obbligo di mantenere il distanziamento sociale.
02. spostamenti – Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Risultano tuttavia previste una serie di restrizioni ulteriori o di esoneri parziali, come indicati nei punti seguenti.
03. febbre – I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e con febbre uguale o superiore a 37,5° C devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali. Tali persone devono altresì contattare al più presto il proprio medico curante ed informarlo del loro stato di salute. È fatto divieto assoluto di uscire da casa per coloro che sono sottoposti alla misura della quarantena ovvero sono risultati positivi al virus.
04. congiunti – Sono consentiti gli spostamenti per incontrare i propri congiunti, poiché rientrano tra gli spostamenti motivati da situazioni di necessità. Si raccomanda sempre di limitare al massimo tali incontri perché avvengono con persone non conviventi e ciò aumenta il rischio di contagio. Nel corso di questi incontri devono essere rispettati il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il divieto di assembramento e l’obbligo di utilizzare la mascherina per proteggere le vie respiratorie. Sono considerati congiunti: i coniugi, i partner conviventi e delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado. È comunque vietato ogni spostamento al di fuori della propria Regione, salvo che per ragioni di lavoro, salute od assoluta urgenza (e quindi, di regola, non è consentito fare visita ai propri congiunti, se non per i motivi di cui sopra).
05. anziani – In caso di visita a congiunti anziani è auspicabile prendere ulteriori precauzioni al fine di ridurre ulteriormente i rischi di contagio. Pertanto, in caso di sintomi influenzali è sempre meglio rimandare la visita, così come è preferibile un solo incontro lungo che non due incontri brevi (e se è possibile è meglio che gli incontri avvengano all’aperto o in un locale ben areato), evitando sempre di consumare alimenti o di fermarsi per pranzo o cena e, soprattutto, di mantenere sempre la distanza di un metro, indossare la mascherina per tutto il tempo e lavare accuratamente le mani prima e dopo la visita. Se alla visita partecipano anche bambini è meglio portarne uno solo, ma soprattutto occorre accertarsi preventivamente che i bambini non abbiano avuti contatti ravvicinati con coetanei od altre persone non conviventi almeno nella settimana precedente all’incontro, evitando anche di lasciare i bambini a casa dei nonni per un tempo prolungato o continuativo per giorni. Infatti, è sconsigliato spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio od al termine della giornata di lavoro, essendo preferibile che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che può usufruire di modalità di lavoro agile o di congedi.
06. separati/divorziati – Sono consentiti, anche fuori Regione, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario nonché per condurli presso di sé. Tali spostamenti dovranno sempre avvenire nel rispetto di tutte le precauzioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità stabilite dall’Autorità Giudiziaria con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
07. passeggiate – Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate risultano giustificate soltanto in presenza di una delle motivazioni di cui sopra. In definitiva, si può uscire per andare a fare la spesa negli esercizi commerciali aperti, per acquistare giornali e riviste, per andare in farmacia o parafarmacia, per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Se richiesto da parte delle Forze dell’Ordine o delle Forze di Polizia è obbligatorio fornire la giustificazione di qualsiasi spostamento ammesso (autocertificazione): soltanto nel caso di spostamento per motivi di lavoro si può presentare adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro. Anche tutti questi spostamenti sono soggetti al divieto di assembramento nonché all’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
08. parchi – L’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è consentito ma è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza interpersonale di un metro. È consentita la presenza di un accompagnatore per le attività motorie nel caso di persone non completamente autosufficienti o di minorenni. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che pertanto restano chiuse. Nelle aree o nei parchi pubblici è consentita la pratica di attività quali yoga, pilates o ginnastica posturale in forma libera, purché individualmente e nel rispetto normali prescrizioni igienico-sanitarie, del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento. Il Sindaco ha facoltà di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto, anche a seguito di comportamenti vietati posti in essere dai fruitori.
09. sport – L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi: sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minorenni e per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri nel caso di attività sportiva ovvero di un metro in caso di attività motoria: sono comunque vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva, è consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, purché in ambito regionale. Le palestre e le altre strutture per la pratica sportiva restano chiuse al pubblico tuttavia, in Lombardia, sono consentite attività sportive individuali all’aria aperta negli impianti sportivi a condizione che i gestori vietino la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio palestre, spogliatoi, docce, bar e ristoranti) fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi ed i locali adibiti a servizi igienici e provvedano a sanificare ed igienizzare in maniera costante i luoghi, assicurino il contingentamento degli ingressi ed adottino tutte le misure utili a garantire il distanziamento sociale ed il divieto di assembramento (ad esempio prenotazione degli spazi, gestione degli accessi, percorsi per gli utenti, turnazione dei fruitori). Alla luce di quanto sopra, le attività sportive consentite, a titolo esemplificativo, riguardano: golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, sport acquatici individuali, canottaggio, tennis, corsa, kart, automobilismo, motociclismo, ciclismo, mountain bike…). È altresì consentito di praticare la pesca sportiva ed amatoriale purché individualmente e nel rispetto del distanziamento interpersonale.
10. rientri – È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione ovvero residenza, anche se ciò comporta uno spostamento tra Regioni diverse. In quest’ultimo caso, però, non sono più possibili ulteriori spostamenti tra Regioni, salvo non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute). Per chi abita in una Regione e lavora in un’altra Regione lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, salvo non risulti possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.
11. veicoli – Anche sui veicoli privati vale la regola della distanza minima di un metro. Pertanto è possibile viaggiare in auto fino ad un massimo di due persone (conducente e passeggero seduto sul sedile posteriore lato opposto a quello di guida) mentre in moto può viaggiare solo il conducente (in quanto non è possibile garantire la distanza di sicurezza). Questa regola non si applica se i veicoli sono utilizzati soltanto da persone conviventi: in tal caso sui veicoli possono trovare posto un numero di persone pari a quelle previste sui documenti di circolazione. Nel caso di spostamenti giustificati dai motivi previsti dalla normativa, se l’interessato non dispone di un mezzo privato, non possiede la patente di guida o non è autosufficiente, può farsi accompagnare da un parente o da una persona incaricata, nel rispetto delle modalità di viaggio sopra indicate, con obbligo di autocertificare i motivi dello spostamento a richiesta delle Forze dell’Ordine o delle Forze di Polizia.
12. estero – Per maggiori informazioni relative agli spostamenti da e per l’estero è consigliabile la consultazione del sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al seguente indirizzo
https://www.esteri.it/mae/it/ e seguire le indicazioni ivi riportate. Ciò premesso, in caso di rientra da uno Stato estero è possibile chiedere ad una persona, preferibilmente ad un convivente o coabitante nello stesso domicilio, di recarsi in auto presso il luogo di arrivo (aeroporto, stazione o porto) per farsi riaccompagnare a casa. Lo spostamento rientra tra i casi di assoluta urgenza e deve essere effettuato nel rispetto delle modalità previste per il trasporto su veicoli privati. Tutti coloro che rientrano in Italia hanno l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario e l’obbligo di segnalare con tempestività all’Autorità sanitaria l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19. Durante il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario è consentito trasferirsi presso altra dimora, purché in assenza di sintomi da COVID-19: in tali casi però, il periodo di cd. quarantena ricomincerà daccapo. Il trasferimento dovrà essere preventivamente comunicato all’Autorità sanitaria secondo le modalità previste.
13. transfrontalieri – I lavoratori transfrontalieri potranno entrare ed uscire, tanto con mezzi privati quanto con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e ritornare a casa. Essi potranno comprovare il motivo dello spostamento con autocertificazione o con altra documentazione comprovante rapporti di lavoro nello Stato confinante. È considerato lavoratore transfrontaliero colui che esercita un’attività subordinata od autonoma in uno Stato e che risiede in un altro Stato diverso, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o comunque almeno una volta la settimana.
14. manifestazioni – Restano sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (ad esempio cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche, musei, archivi, biblioteche, circoli ricreativi per anziani…).
15. cimitero – È consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nonché del divieto di assembramento. Alle medesime condizioni, sono consentite le tumulazioni e le inumazioni. Ove non fosse possibile evitare assembramenti, il Sindaco può disporre la chiusura temporanea dei cimiteri, fermo restando lo svolgimento dei servizi di onoranze funebri ed attività connesse.
16. chiese – L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore ad un metro e l’uso della mascherina. Restano tuttavia sospese fino al 17 maggio le cerimonie religiose, ad eccezione dei funerali con la sola partecipazione di congiunti, fino ad un massimo di 15 persone, osservando la distanza interpersonale di almeno un metro e facendo uso delle mascherine. Dal 18 maggio entrerà in vigore il Protocollo sottoscritto tra il Governo e la Conferenza Episcopale Italiana per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo. I contenuti di tale documento saranno oggetto di separato comunicato.
17. pazienti – Agli accompagnatori di pazienti al Dipartimento di Emergenza od al Pronto Soccorso non è consentito permanere nelle sale d’attesa, salvo differenti indicazioni impartite dal personale sanitario preposto. L’accesso di parenti o conoscenti di pazienti ospitati presso una struttura di lungo degenza, una Residenza Sanitaria Assistita, un hospice o una struttura riabilitativa per anziani (siano essi autosufficienti o meno) è consentita solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa: è pertanto consigliabile informarsi preventivamente per sapere se l’accesso è consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni. Si ricorda che la Direzione sanitaria della struttura è l’organo tenuto ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione e tra le misure è compreso anche l’eventuale assenso alle visite di parenti e/o conoscenti.
18. negozi – Sono sospese tutte le attività di vendita nei negozi di vicinato e nei supermercati, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità: restano aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. I titolari e/o i gestori degli esercizi commerciali aperti devono garantire il distanziamento sociale, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno (in relazione agli orari di apertura) e le misure anticontagio (ingresso contingentato della clientela: un solo cliente nei piccoli negozi ed accesso regolamentato in relazione alla superficie nei supermercati, uso di guanti e mascherine per i lavoratori, uso di guanti e gel a disposizione per i clienti dei supermercati posto in prossimità delle casse). Si rammenta che l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. È raccomandata la rilevazione, mediante idonei strumenti, a cura dei gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso. I negozi che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, senza riapertura del locale. È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici, così come l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata on-line o mediante altri canali telematici. È consentito l’accesso ai locali delle attività sospese per svolgere lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture.
19. mercato – È consentito lo svolgimento del mercato settimanale, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari. Per i commercianti (massimo due operatori per posteggio) è obbligatorio fare uso di mascherina e guanti. Per i fruitori è obbligatorio fare uso di mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (sia all’interno dell’area di mercato che all’esterno in caso di coda a seguito di contingentamento degli ingressi). La capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area di mercato è pari al doppio dei numero dei posteggi e l’accesso all’area di mercato sarà consentito ad un solo componente per ciascun nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili od anziani. L’ingresso all’area di mercato è posto lungo la via Milano e prima di accedere all’area a tutte le persone (commercianti e fruitori) sarà misurata la temperatura corporea: coloro che registreranno una temperatura uguale o superiore a 37,5° C non potranno accedere al mercato e verranno invitati a fare ritorno alla propria abitazione ed a limitare al massimo i contatti sociali, nonché a contattare immediatamente il proprio medico curante.
20. ristorazione – Nelle attività di ristorazione rientrano ristoranti, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, take-away ed esercizi affini che normalmente effettuano il consumo sul posto. Al momento tali attività sono sospese, fatta salva la ristorazione con asporto nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi, per evitare assembramenti. È facoltà del titolare o del gestore dell’esercizio dotarsi di un bancone per la consegna della merce all’ingresso ovvero di contingentare l’accesso nell’esercizio al fine di far rispettare la distanza interpersonale di sicurezza. Per tutti questi esercizi resta comunque prioritario adottare la formula della prenotazione e della consegna a domicilio, fermo restando che tra le modalità di servizio da asporto è ricompreso il drive through (servizio di asporto fatto direttamente con consegna in auto), mantenendo sempre la distanza di sicurezza di un metro e rispettando il divieto di consumare i prodotti sul posto di vendita nonché di sostare nelle immediate vicinanze per la consumazione.
21. servizi – Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti. Sono consentite unicamente le attività di lavanderia e tintoria nonché i servizi di onoranze funebri. Le attività di riparazione e manutenzione veicoli (officine, carrozzerie, gommisti…) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività: analogamente le attività di vendita di parti ed accessori di ricambio, naturalmente sempre nel rispetto delle solite condizioni di sicurezza (uso di guanti e mascherine e distanza interpersonale di almeno un metro). Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare a garantire le prestazioni giudicate non rinviabili, purché previo appuntamento al fine di evitare la permanente nelle sale di attesa: i professionisti e gli operatori sono tenuti ad attenersi in maniera scrupolosa ai protocolli di sicurezza anticontagio, garantendo l’accesso di un solo paziente per volta, nonché avvalendosi di strumenti di protezione individuale.
22. spesa – Fare la spesa rientra tra le situazioni di necessità, a patto che venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Di norma, la spesa deve farsi in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione, pur non essendo più previsto il limite territoriale comunale per tali spostamenti. Un allontanamento maggiore è consentito soltanto in presenza di specifiche ragioni che lo rendono necessario, oggetto di autocertificazione in caso di richiesta a parte delle Forze dell’Ordine o delle Forze di Polizia. Il Comune di Olgiate Comasco è ben rifornito di attività commerciali e pertanto gli spostamenti fuori territorio per fare la spesa vengono suggeriti soltanto entro il territorio comunale e quello dei comuni confinanti: in caso di controlli al momento del rientro nel territorio comunale, dovranno essere adeguatamente motivati gli spostamenti al di fuori del territorio dei comuni confinanti.
23. trasporti – Gli accessi ai mezzi pubblici sono contingentati in modo da garantire la possibilità del rispetto del distanziamento interpersonale, fermo restando l’uso obbligatorio della mascherina. Sono altresì da seguire le indicazioni del personale preposto al trasporto. Le Regioni hanno facoltà di intervenire programmando limitazioni del trasporto pubblico locale per interventi sanitari che si rendessero necessari, garantendo comunque i servizi minimi essenziali. Analogamente può fare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo, lacuale e marittimo. Nessuna limitazione è prevista per il transito delle merci su tutto il territorio nazionale.
24. turismo – Sono vietati gli spostamenti per motivi turistici. Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la loro attività ma esclusivamente per coloro che sono autorizzati a spostarsi, purché nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, della distanza sociale e del divieto di assembramento: lo stesso vale per i bar ed i ristoranti all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive. Non compete alla struttura turistico-ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche, trattandosi di compito demandato alle Autorità di pubblica sicurezza. In Lombardia è altresì consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà ovvero sulla base di altro diritto legittimante sul bene, finalizzato allo svolgimento delle attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e di conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.
25. animali – È possibile portare gli animali domestici fuori casa purché nel rispetto delle normali regole previste per gli spostamenti (obbligo di mascherina e distanziamento interpersonale e divieto di assembramento) così come è consentito portare detti animali dal veterinario purché sia garantita adeguata turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti nei locali: sia il veterinario che il personale addetto dovrà indossare mascherina e guanti. È consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio sia svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale. È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Dalla Residenza Municipale, 13 maggio 2020
Il Sindaco
Dott. Simone Moretti