Decreto Ministro della Salute 20/03/2020

Data di pubblicazione:
21 Marzo 2020
Decreto Ministro della Salute 20/03/2020

In allegato il testo integrale del Decreto firmato ieri 20/03/2020 dal Ministro della Salute On. Speranza.

Nel decreto sono previste le seguenti ulteriori indicazioni per il contenimento del Covid-19 valide fino al 25 marzo 2020:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Notizia aggiornata alle ore 8.30 del 21/03/2020

Ultimo aggiornamento

Martedi 10 Gennaio 2023