Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.
Alla verifica (periodica e straordinaria) provvedono tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero l'ARPA, quando le disposizioni regionali attribuiscano ad essa tale competenza, la Direzione provinciale del lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competente per territorio.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 162/99 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti