La legge 76/2016, all'art. 1, riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:
• (comma 38) gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
• (comma 39) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
• (commi 40 e 41) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata;
• (commi 42 e 43) alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà;
• (comma 44) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
• (comma 45) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
• (comma 46) partecipazione agli utili nell'attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato;
• (commi 47 e 48) il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata;
• (comma 49) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite;
• (commi da 50 a 65).le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge.