Attestazione di regolarità di soggiorno - Diritto di soggiorno permanente per cittadini comunitari.

Servizio attivo

È la possibilità di richiedere il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari.

A chi è rivolto

Persone con cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea residenti a Olgiate Comasco.

Ai cittadini comunitari che non abbiano lasciato il territorio nazionale per un periodo superiore a un anno e che non siano stati oggetto di provvedimento di allontanamento da parte della Prefettura.

Può quindi chiedere la relativa attestazione chi:

  • sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato lavoratore subordinato o autonomo;
  • sia in grado di dimostrare che per almeno cinque anni sia stato inattivo o studente, ma titolare di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei familiari e abbia avuto una copertura sanitaria;
  • sia un familiare (Decreto legislativo 06 febbraio 2007, n. 30, art. 2) di cittadino dell'Unione Europea titolare del diritto di soggiorno permanente.

Descrizione

Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno 5 anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell’Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.

L’attestazione di soggiorno permanente attesta la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

Conservazione del diritto di soggiorno

Il cittadino comunitario, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:

  • a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro;
  • è disoccupato (involontariamente): deve aver lavorato almeno un anno e deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
  • è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore a un anno oppure si è trovato in questa condizione durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo;
  • è iscritto a un corso di formazione professionale.

Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività e per i loro familiari secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 06 febbraio 2007, n. 30, art. 15.

La continuità di soggiorno non è interrotta da:

  • assenze che non superano complessivamente sei mesi l’anno;
  • assenze di durata superiore a sei mesi per l’assolvimento degli obblighi militari;
  • assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, come la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Perdita del diritto di soggiorno

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 06 febbraio 2007, n. 30, art. 14, com. 2.

Come fare

Recarsi allo sportello dell'Ufficio Anagrafe per la verifica della documentazione.

Cosa serve

Sono necessari:

  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • un documento di identità valido per l'espatrio per sé stessi e qualora la richiesta riguardi anche i figli minori i loro documenti di identità validi per l'espatrio;
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di lavoratore come ad esempio: estratto contributivo INPS, dichiarazione dei redditi o CUD relativi ai 5 anni (possono essere prese in considerazione anche periodi di disoccupazione purché il lavoratore abbia mantenuto il diritto al soggiorno come specificato nell'art. 7 comma 3 Dlgs 30/2007)**;
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di familiare di un lavoratore, ovvero documentazione attestante il legame di parentela (se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*), la documentazione che attesti la condizione di lavoratore del familiare e la dichiarazione di vivenza a carico firmata dal familiare lavoratore che attesti la condizione di familiare a carico del richiedente;
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di legalità del soggiorno pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore in quanto in possesso delle risorse economiche e dell'assicurazione sanitaria. NB: il diritto al soggiorno permanente si perfeziona anche quando il richiedente ha maturato in parte requisiti propri e in parte requisiti a carico del familiare;

Cosa si ottiene

L'attestato di regolarità di soggiorno permanente per cittadino dell'Unione Europea.

Tempi e scadenze

L'attestato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Costi

Per l'attestazione permanente occorrono 2 marche da bollo da € 16,00 una per l'istanza e una al momento del rilascio del certificato.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Note*
Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere all'estero devono essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.
Tutte le attestazioni consolari devono essere legalizzate in Prefettura tranne per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

** Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività  lavorativa  per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto  presso il Centro per l'impiego ovvero  ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Alessandro Volta 1, 22077 Olgiate Comasco CO, Italia

Telefono: 031994611
Telefono: 031994601
Email: urp@comune.olgiate-comasco.co.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 13/06/2025