DISPOSIZIONI VALEVOLI DAL GIORNO 8 MARZO AL GIORNO 3 APRILE 2020
Emanato il DPCM 08/03/2020 che regolamenta la zona di contenimento del contagio ovvero l'intero territorio lombardo e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia ed il DPCM 09/03/2020 che estende la zona all'intero territorio italiano.
Per la Lombardia non ci sono state modifiche ai comportamenti richiesti dal DPCM 08/03/2020.
In particolare l'art. 1 comma 1 dispone una serie di limitazioni alla circolazione e alle attività, che sono appunto in vigore da oggi 08 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 salve diverse previsioni contenute nelle singole misure.
Le prescrizioni, per il cui dettaglio si rimanda al testo completo del decreto, sono così riassumibili per il territorio di cui fa parte il Comune di Olgiate Comasco:
a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza in caso di necessità portare con sè il modulo di autocertificazione (versione aggiornata al 17/03/2020) oppure compilarlo a richiesta delle forze dell'ordine (informazioni dettagliate);
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sospensione degli eventi sportivi, fatti salvi solo gli eventi, competizioni ed allenamenti, tutti a porte chiuse o all'aperto senza pubblico, degli atleti professionisti e di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali;
e) raccomandazioni per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere i congedi ordinari e le ferie;
f) chiusi gli impianti sciistici;
g) sospese le manifestazioni;
h) sospese le attività didattiche in presenza di ogni tipologia, gli stage, tranne alcuni specificazioni per il solo settore della formazione sanitaria;
i) apertura luoghi di culto con distanza di un metro fra i frequentatori, sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) chiusi musei e biblioteche;
m) sospesi i concorsi, salvo in modalità telematica, su basi curriculari o alcune specifiche in campo sanitario;
n) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; precisazioni per le pizzerie con asporto al link
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o) consentite le altre attività commerciali con accesso contingentato o idoneo ad evitare assembramenti e a rispettare la distanza di sicurezza. La violazione comporta la sospensione dell'attività. In caso non sia possibile il rispetto della distanza le strutture dovranno essere chiuse;
p) sospesi i congedi ordinari del personale sanitario, tecnico e delle unità di crisi regionale;
q) riunioni solo in modalità da remoto o con rispetto della distanza di sicurezza;
r) nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi struttre di vendita, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali aperte solo con rispetto della distanza di sicurezza, per violazioni è prevista la sospensione dell'attività. Farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari sono aperti, con rispetto delle distanze di sicurezza, per violazioni è prevista la sospensione dell'attività;
s) sospese palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, possibile l'attività dei centri termali solo per l'erogazione di prestazioni nei livelli essenziali di assistenza;
t) sospesi gli esami per patente di guida, i termini di scadenza del "foglio rosa" sono prorogati di conseguenza.
Le disposizioni per tutto il territorio nazionale, applicabili anche al territorio di cui fa parte Olgiate Comasco (artt. 2 e 3):
- sospesi riunioni, manifestazioni, attività di pub, scuole di ballo, sale giochi ecc, art. 2 comma 1 lettere da a) a d) per l'elenco completo;
- sospesi i viaggi di istruzione, scambio, gemellaggio ecc., art. 2 comma 1 lettera i);
- divieto di permanenza agli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenze e accettazione dei pronto soccorso, art. 2 comma 1 lettera p);
- accesso alle case di riposo e ospitalità a lunga degenza limitata alle indicazioni delle direzioni sanitarie, art. 2 comma 1 lettera q);
- attivazione, dove possibile, del lavoro agile e dei congedi, art. 2 comma 1 lettera r) e s);
- proroghe dei termini per esami non sostenuti a causa delle restrizioni, art. 2 comma 1 lettera t);
- divieto di mobilità per i soggetti sottoposti a quarantena, art. 2 comma 1 lettera z);
- raccomandazione PER LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE DI EVITARE DI USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE FUORI DAI CASI DI STRETTA NECESSITA', art. 3 comma 1 lettera b);
- le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, art. 3 comma 1 lettera l);
- prescrizione di quarantena per chiunque abbia fatto ingresso in Italia dal quattordicesimo giorno antecedente al decreto provenendo da zone a rischio epidemiologico, obbligo di identificazione come da art. 3 comma 1 lettera m);
All'art. 3 comma 5 sono riepilogate le istruzioni in caso di COMPARSA DEI SINTOMI:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra;
b) indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi:
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa ed adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E' RACCOMANDATA L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA DI CUI ALL'ALLEGATO 1.
Si fa infine presente che per chi disattende le direttive è prevista la denuncia penale, come recita l'art. 4 comma 2 del DPCM:
"2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6."
Notizia aggiornata alle ore 10.00 del 21/03/2020