Dal 01/01/2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della p.a. e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà.
Quando per la presentazione di un'istanza è richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, non è necessario produrre i certificati, se i dati sono contenuti nel documento stesso.
I privati possono consentire ad accettare l'autocertificazione ma non sono obbligati.
Normativa di riferimento:
• D.P.R. n. 223 del 30.05.1989: Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
• D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000: Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
• D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
• LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), art 15