Possono essere autocertificati: 
	- data e luogo di nascita; 
 
	- cittadinanza; 
 
	- esistenza in vita; 
 
	- decesso dei familiari; 
 
	- stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo; 
 
	- residenza; 
 
	- godimento dei diritti politici; 
 
	- stato di famiglia; 
 
	- nascita del figlio, decesso del coniuge, ascendente o discendente; 
 
	- iscrizione in albi ed elenchi pubblici; 
 
	- appartenenza ad ordini professionali; 
 
	- titolo di studio, esami sostenuti;
 
	- qualifica professionale, titolo di abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica; 
 
	- situazione economica e reddituale; 
 
	- qualità di pensionato; 
 
	- qualità di studente; 
 
	- qualità di legale rappresentante, tutore, curatore; 
 
	- iscrizione presso associazioni; 
 
	- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare. 
 
Gli unici documenti che non posso essere autocertificati sono: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento [art. 49 D.P.R. 445/2000].