Possono essere autocertificati:
- data e luogo di nascita;
- cittadinanza;
- esistenza in vita;
- decesso dei familiari;
- stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo;
- residenza;
- godimento dei diritti politici;
- stato di famiglia;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, ascendente o discendente;
- iscrizione in albi ed elenchi pubblici;
- appartenenza ad ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale, titolo di abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
- situazione economica e reddituale;
- qualità di pensionato;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante, tutore, curatore;
- iscrizione presso associazioni;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare.
Gli unici documenti che non posso essere autocertificati sono: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento [art. 49 D.P.R. 445/2000].