E' l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autenticazione contiene l'indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante (occorre, pertanto, che quest'ultimo presenti il proprio documento di riconoscimento in corso di validità) le generalità del funzionario, nonché la sua firma e il timbro dell'ufficio.
Oltre che dai soggetti riconosciuti dalla legge, ossia da un notaio, cancelliere e segretario comunale, l’autenticazione delle firme può essere redatta da un funzionario incaricato dal Sindaco. In tal caso ci si può rivolgere all'Ufficio Anagrafe.
L'Autentica di Firma, da parte del Funzionario delegato dal Sindaco, può essere apposta:
• su istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da produrre a privati che consentono ad utilizzare gli strumenti di semplificazione previsti dal D.P.R. 445/00 (ad es. sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la qualità di erede diretta a una banca o alle Poste Italiane)
• sulle istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dirette a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di Pubblici Servizi unicamente al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (non procure), ad esempio pensioni, contributi, ecc.
• sugli atti relativi a passaggi di proprietà di beni mobili (ad esempio, autoveicoli, motoveicoli, ecc.) ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 223 del 04.07.2006