Una persona è irreperibile quando:
- non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per almeno un anno;
- non dà notizia di sé, né del suo trasferimento in un altro Comune o all’estero;
- non è possibile stabilire la sua dimora abituale attraverso i normali accertamenti anagrafici.
La segnalazione di irreperibilità può essere fatta da:
- il proprietario dell’abitazione;
- un altro ufficio comunale;
- un’altra Pubblica Amministrazione;
- un gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel);
- un privato cittadino con un interesse legittimo;
- la Questura o i Carabinieri a seguito di indagini.
Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Comune fa eseguire ripetuti controlli, opportunamente intervallati, per verificare l’effettiva scomparsa della persona secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, art. 11.
Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione dal registro della popolazione residente, con le formalità disposte dalla normativa vigente.
La persona scomparsa è cancellata dagli iscritti all’anagrafe della popolazione residente e di conseguenza perde:
- il diritto al voto;
- la possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche;
- la possibilità di ottenere un documento di riconoscimento;
- l’assistenza sanitaria.