RESIDENZA

Data di pubblicazione:
11 Aprile 2022

PROVENIENZA DA UN ALTRO COMUNE ITALIANO O DALL'ESTERO O VARIAZIONE INDIRIZZO ALL’INTERNO DELLO STESSO COMUNE

La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero o da un altro Comune italiano (iscrizione anagrafica) e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune (variazione anagrafica).

La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.

Il cittadino preveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza: sarà l'Ufficio Anagrafe del Comune a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione.

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso il Corpo di Polizia Locale all'accertamento del requisito dell'effettiva dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

COSA DEVE PRESENTARE IL CITTADINO

In tutti i casi occorre presentare:

  • il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte;
  • firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza
  • regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto con relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate) o dichiarazione sostitutiva a firma del proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio;
  • documento d’identità fronte e retro di tutti i soggetti;
  • codice fiscale/tessera regionale dei servizi fronte e retro di tutti i soggetti;
  • permesso di soggiorno fronte e retro di tutti i soggetti non italiani;
  • patenti di guida fronte e retro di tutti i soggetti;
  • carta di circolazione degli autoveicoli fronte e retro di tutti i soggetti (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);
  • documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).

PER GLI STRANIERI COMUNITARI

I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).

Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza.

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:

  • lavoratori subordinati o autonomi;
  • studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
  • soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
  • un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente.

PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

  1. Prima iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero

È necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:

  • passaporto
  • permesso di soggiorno in caso di primo rilascio

a) lavoro subordinato

  • contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
  • ricevuta dell’ufficio postale, che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
  • domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.

b) motivi familiari

  • visto d’ingresso;
  • ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della  
  • richiesta di permesso di soggiorno;
  • fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.

2. Iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno con provenienza da altro Comune italiano

  • passaporto;
  • permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.

COME PRESENTARE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.

Il modello di dichiarazione da presentare è scaricabile da questo sito istituzionale.

ITER PROCEDURALE E TEMPISTICHE

La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).

Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.

Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.

Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni.  In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 45/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

  • Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona.
  • I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.
  • Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).
  • La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241
  • Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)
  • Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)

 

MODULISTICA 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 01 Agosto 2024