Come previsto dal D.P.R. 445/2000, tutte le certificazioni da presentare agli enti della Pubblica Amministrazione possono essere sostituite con autocertificazioni (su un semplice foglio e firmate dall'interessato) senza oneri di spesa, né di autenticazione di firma.
Possono essere autocertificati:
- data e luogo di nascita
- cittadinanza
- esistenza in vita
- decesso dei familiari
- stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo
- residenza
- godimento dei diritti politici
- stato di famiglia
- nascita del figlio, decesso del coniuge, ascendente o discendente
- iscrizione in albi ed elenchi pubblici
- appartenenza ad ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale, titolo di abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
- situazione economica e reddituale
- qualità di pensionato
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante, tutore, curatore
- iscrizione presso associazioni
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare.
Gli unici documenti che NON POSSONO ESSERE AUTOCERTIFICATI sono: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento [art. 49 D.P.R. 445/2000].
MODULISTICA