Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di:
L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019]. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].
Per calcolare e versare l’imposta è possibile:
Scadenze versamenti:
Costi:
Il servizio di assistenza offerto dall'Ufficio Tributi è gratuito.
Il costo dell’imposta per gli immobili è disciplinato dalla delibera di Consiglio Comunale 60/2023 mentre il costo dell’imposta per le aree fabbricabili è disciplinato dalla delibera di Giunta Comunale 26/2021.
Quando:
Negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Tributi
Riferimenti normativi:
Ultimo aggiornamento
Giovedi 01 Agosto 2024