Il tributo era dovuto per finanziare i servizi indivisibili dei comuni, come ad esempio: l'illuminazione pubblica, la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione delle strade, ecc…
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale.
Autotassazione per le categorie A1, A8, A9, beni merce e immobili strumentali dell’agricoltura.
Con la L. 160/2019 il tributo non è più dovuto a decorrere dall'anno d'imposta 2020.
Come:
Rivolgersi all’Ufficio Tributi per l’eventuale compilazione del modello F24
Tempi:
Scadenze pagamenti: prima rata 16/6 e seconda rata 16/12
Costi per l'anno 2019:
Come da Delibera Consiglio Comunale 51/2018
Quando:
Negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Tributi
Riferimenti normativi: