Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
La legge stabilisce che la persona interessata chiamata “disponente” possa esprimere le proprie “Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT”.
Che cosa sono le DAT?
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
• Accertamenti diagnostici
• Scelte terapeutiche (in generale)
• Singoli trattamenti sanitari (in particolare)
Le DAT sono registrate e conservate dall’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
Nel caso non sia possibile rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenete il supporto utilizzato per la memorizzazione.
L’interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia.
Chi è il fiduciario?
Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e volere, che lo rappresenta in modo conforme alla volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.