Unione Civile tra persone dello stesso sesso

Servizio attivo

Il servizio è rivolto alle coppie dello stesso sesso che intendono unirsi civilmente presso le sale comunali del Comune di Olgiate Comasco.

A chi è rivolto

A due persone maggiorenni dello stesso sesso che intendono unirsi civilmente ai sensi della Legge n. 76/2016.

Ciò è possibile firmando una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune alla presenza di due testimoni.

Descrizione

Diritti e doveri:

  • con l’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri;

  • dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione;

  • entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni;

  • le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato;

  • all’unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari (alimenti);

  • in caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile).

Le persone dello stesso sesso che hanno contratto un matrimonio (o un'unione civile) all’estero possono richiederne la trascrizione nel Registro delle Unioni Civili del Comune di Olgiate Comasco. In questo caso l’atto può essere consegnato direttamente dall’interessato oppure trasmesso al Comune dall’Autorità Diplomatica Italiana presente nel paese di formazione dell’atto stesso.
Il documento dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa vigente.
Si ricorda che non è possibile ripetere in Italia il matrimonio o l’unione civile che si sono svolti all'estero.

Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili contratte all’estero tra persone di sesso diverso.

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti possono scegliere il regime di comunione o di separazione dei beni. In mancanza di scelta viene applicato il regime di comunione dei beni.

 

Scioglimento dell'unione civile

L’unione civile si scioglie:

  • per morte di una delle parti;

  • per divorzio con procedimento giudiziario; è applicabile anche la disciplina semplificata della negoziazione assistita o per accordo di fronte all’Ufficiale di Stato Civile senza la necessità del periodo di separazione;

  • tramite una semplice dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile;

  • per cambiamento di sesso.

Come fare

La richiesta di costituzione di un'unione civile deve essere firmata da entrambe le persone che la richiedono, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olgiate Comasco.

Per procedere occorre:

  • consegnare personalmente il modulo di richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Olgiate Comasco.

Cosa serve

Per costituire un'unione civile è necessario che siano rispettati alcuni requisiti.
Non si può costituire un'unione civile se:

  • sussiste già, per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;

  • sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità mentale; se l’istanza d’interdizione è solo promossa, il Pubblico Ministero può chiedere la sospensione del procedimento di costituzione dell’unione civile;

  • sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87 c.1 del Codice Civile (siano cioè ascendenti o discendenti in linea retta); inoltre non possono contrarre un'unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote;

  • sia intervenuta una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Cosa si ottiene

L'unione civile richiesta.

L'atto di unione civile viene redatto immediatamente con la celebrazione ed inserito nei registri dello Stato Civile.

Tempi e scadenze

L'unione civile può essere costituita non prima di 30 giorni dalla data della firma del verbale di richiesta di costituzione.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

  • sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Regime patrimoniale 
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali ai sensi dell'art. 22 del reg. UE 2016/1104. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le Regime patrimoniale 
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali ai sensi dell'art. 22 del reg. UE 2016/1104. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le Regime patrimoniale 
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali ai sensi dell'art. 22 del reg. UE 2016/1104. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).

Matrimonio o unione civile formati all’estero

Gli atti di matrimonio o di unione civile formati all’estero vengono trascritti nel registro delle unioni civili. All’ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell’atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista). Le parti devono presentare richiesta compilando l’apposito modulo “Richiesta di trascrizione dell’atto estero”.​​​

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:
Legge 76/2016;
DPCM 144/2016.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Stato Civile

Piazza Alessandro Volta 1, 22077 Olgiate Comasco CO, Italia

Telefono: 031994611
Telefono: 031994601
Email: urp@comune.olgiate-comasco.co.it
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Pagina aggiornata il 08/06/2025