L’accesso civico è un diritto del cittadino introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e successivamente modificato dal D.Lgs. 97/2016 e si distingue in:
- Accesso civico semplice: va sotto questo nome il diritto che ha ogni cittadino di visionare documenti, informazioni e dati detenuti dalla pubblica amministrazione. Questo diritto ha per oggetto i documenti e le informazioni rispetto ai quali la legge prevede un di obbligo di pubblicazione secondo la vigente normativa.
Questi documenti e informazioni sono situati in un’apposita sezione di questo Sito Istituzionale, denominata “Amministrazione trasparente”.
- Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione: il cittadino, per salvaguardare il proprio diritto, procede mediante istanza rivolta al Responsabile della prevenzione e della corruzione il quale provvede, entro 30 giorni, ad emettere un provvedimento espresso e motivato nel quale dispone che il Responsabile dell’Area Organizzativa competente o altro dipendente comunale provveda alla pubblicazione dell’atto o del dato mancante nella Sezione “Amministrazione Trasparente” indicando il relativo collegamento ipertestuale.
- Accesso civico generalizzato: consente a chiunque, senza obbligo di motivazione, il diritto di accedere alla visione e consultazione di documenti, informazioni e dati detenuti alla pubblica amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.
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